Modulistica
Informazioni generali
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 che ha istituito nell’ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha introdotto anche il nuovo istituto giuridico della convivenza di fatto, costituita da due persone maggiorenni, sia di sesso diverso che dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, ovvero non legate tra loro da un matrimonio o da un’unione civile.
E’ un requisito indispensabile della convivenza di fatto la coabitazione, dimostrata con l’iscrizione di residenza delle due persone nella stessa famiglia anagrafica (art. 1, comma 37 L. 76/2016; art. 4 del D.P.R. 223/1989, art. 13 comma 1 lettera b D.P.R. 223/1989).
Coloro che intendono costituire una convivenza di fatto e sono già residenti come unico nucleo familiare, cioè risultano sullo stesso stato di famiglia, devono confermare la relativa dichiarazione di convivenza.
Se invece le due persone risiedono in luoghi diversi, per costituire la convivenza è sufficiente che uno dei membri della coppia presenti un’ordinaria richiesta di cambio di residenza presso l’abitazione dell’altro, formando in tal modo un’unica famiglia anagrafica legata da vincoli affettivi.
Non può sussistere, pertanto, una convivenza di fatto quando le persone intendono restare residenti in due abitazioni diverse, perché in quel caso viene a mancare il requisito della coabitazione previsto come essenziale per la formazione di una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989.
CONTRATTO DI CONVIVENZA
I conviventi di fatto in possesso dei requisiti sopra indicati, possono regolare i reciproci rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, da stipulare con atto pubblico o scrittura privata autenticata presso un notaio o un avvocato che deve necessariamente attestare anche la conformità del contratto alla legge ed all’ordine pubblico.
Dopo la stipula, l’avvocato o il notaio deve trasmettere una copia del contatto entro 10 gg. al comune di residenza dei conviventi, affinché venga registrato in anagrafe.
L’Ufficio Anagrafe, ricevuta la relativa copia del contratto, provvederà a registrare nelle schede anagrafiche dei conviventi: la data ed il luogo di stipula del contratto, il nome del notaio o dell’avvocato, la data di trasmissione al Comune di Nardò del contratto.
Sul certificato di stato di famiglia risulteranno, da quel momento, oltre alle generalità dei conviventi di fatto, anche gli estremi del contratto di convivenza (luogo e la data di stipula, nominativo del professionista incaricato, numero di protocollo e data di trasmissione della copia al comune).
Il contratto di convivenza, come sopra registrato, si risolve in caso di:
- accordo delle parti ovvero per recesso unilaterale di uno dei conviventi, da redigere nelle stesse forme del contratto di convivenza ( atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato ). Il professionista dovrà poi trasmetterne una copia al Comune di residenza per la registrazione nella scheda anagrafica;
- per successivo matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi ed una terza persona. In questo caso non occorrono comunicazioni all’anagrafe del Comune di residenza, che provvede d’ufficio a prendere atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di convivenza;
- per morte di uno dei contraenti. In questo caso il superstite o gli eredi del deceduto devono comunicare al professionista che ha curato la stipula del contratto di convivenza il decesso, affinché lo annoti a margine dell’originale del contratto per notificarlo successivamente all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.
I professionisti che hanno curato la stipula del contratto di convivenza, ovvero il contratto di scioglimento della convivenza, dovranno presentare una copia integrale del contratto, da essi resa conforme all’originale, presso il protocollo generale del Comune di Nardò o presso lo sportello dei Servizi Demografici per le previste annotazioni. La copia integrale verrà conservata agli atti del Comune.
Il contratto di convivenza è nullo nei seguenti casi:
- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto;
- se una delle parti è minorenne;
- se una delle parti è interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
CANCELLAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO
La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Nardò di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto, unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti, dovrà essere inviata secondo le modalità già illustrate per la presentazione dell’istanza di iscrizione.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.