La durata ordinaria della pubblicazione dei documenti é di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione , fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi
IL d.lgs. 97/2016 modifica l’art 8 comma 3 del D.Lgs. n.33/2013 stabilendo che trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini”la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5.”