Modulistica
Modulo_Costituzione_Unioni_Civili.pdf
ISTANZA per la trascrizione di atto estero.pdf
Decreto_Legislativo_n.5-2017.docx37.44 KB03/04/2017, 16:24
Decreto_Legislativo_n._6-2017.docx15.6 KB03/04/2017, 16:24
Decreto_Legislativo_n._7-2017.docx17.31 KB03/04/2017, 16:25
Informazioni generali
La legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016, ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 22 del 27/01/2017), dei decreti legislativi 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7 , si è concluso l’iter normativo che ha portato ad una disciplina compiuta delle unioni civili, dalla relativa richiesta alla dichiarazione di costituzione, alla trascrizione dei matrimoni/unioni costituiti all’estero, passando dalla modifica delle norme del codice penale e di diritto internazionale privato, coinvolte dal processo.
Dall’ 11 febbraio 2017, con l’entrata in vigore delle norme citate, le disposizioni del DPCM 144/2016, contenente norme transitorie di disciplina dell’unione civile, cessano di essere applicabili.
E’ attivo presso questo Comune un servizio di prenotazione telefonica (0833/838812/13/14/15/07) che verrà utilizzato per determinare la priorità nella convocazione.
Chi può chiedere la costituzione dell’Unione Civile
Possono chiedere l’Unione Civile persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, capaci di agire.
Procedura
La Procedura si svolge in due fasi successive.
Nella prima, chi intende costituire un’ Unione Civile deve chiedere un appuntamento all’Ufficio Matrimoni – Unioni Civili (via avv. Pantaleo Ingusci, 1- Nardò) affinché, nel giorno concordato, le parti potranno congiuntamente comparire dinanzi all’ufficiale dello stato civile per richiedere la costituzione dell’unione e dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
Le coppie, seguendo l’ordine di prenotazione, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’Ufficio suddetto, in base alla data prescelta per la costituzione dell’Unione, secondo le disponibilità della Sala Giunta /Aula Consiliare.
I cittadini interessati devono presentarsi unicamente con il documento di identità e con la dichiarazione debitamente compilata e firmata.
L’ufficiale dello stato civile verifica l'esattezza delle dichiarazioni rese, entro i 30 giorni successivi, acquisendo d'ufficio altra eventuale documentazione; nel caso dovesse riscontrare la sussistenza di cause di impedimento o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.
Allo stesso modo, completata positivamente l’istruttoria, darà opportuna comunicazione ai dichiaranti dell’assenza di impedimenti ai fini della celebrazione dell’unione; a partire da questo momento ed entro 180 giorni da tale data, pena la “nullità” del procedimento avviato, le parti possono presentarsi davanti all’ufficiale dello stato civile per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.
Nel giorno stabilito, gli interessati rendono, congiuntamente e personalmente, dinanzi all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta preliminare ed alla presenza di due testimoni da loro scelti, la dichiarazione di costituzione dell'unione civile, con le apposite formule stabilite dal Ministero dell'Interno.
Con la dichiarazione di costituzione, le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un'unione civile e possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni oltre ad un cognome comune alla coppia scelto tra i loro.
In caso di necessità o convenienza, così come avviene per il matrimonio, art. 109 del codice civile, su istanza delle parti, l’unione può essere costituita in altro comune, previa delega da parte dell’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la richiesta “preliminare”.
Nel caso di comprovato impedimento che importi l'impossibilità di recarsi presso la sede comunale, l'Ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove si trova la parte che è impossibilitata a muoversi.
L'unione sarà attestata da una certificazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.
La costituzione di un'unione, in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell'unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.
Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge etc, così come avviene per il matrimonio.
Requisiti
Sono cause di impedimento per la costituzione dell'unione civile:
- la minore età dei dichiaranti (così come previsto dall'art. 86 del codice civile, ma non sono previste eccezioni per gli ultra sedicenni);
- la presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
- interdizione giudiziale per incapacità mentale;
- la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (si veda l’art. 87 del codice civile, con l'aggiunta dell'impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
- condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell'altro soggetto..
Cittadini Stranieri
Il nuovo art. 32 ter della legge 218/1995, introdotto dal decreto legislativo n. 7/2017, stabilisce che il cittadino straniero, per costituire un'unione civile, debba produrre una certificazione rilasciata dalla competente autorità del proprio Paese, in cui si dichiari che nulla osta alla costituzione dell'unione civile, in base alle leggi dello stato medesimo.
Si evidenzia che, qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Anche in questo caso il richiamo all’articolo 116 del codice civile. Resta salva la libertà di stato accertata o acquisita per effetto di sentenza italiana o straniera riconosciuta in Italia.
Regime patrimoniale dell’unione civile:
All’atto della costituzione dell’unione civile, le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale dell’unione stessa (regime di separazione dei beni o regime di comunione dei beni).
In assenza di dichiarazione il regime patrimoniale dell’unione sarà quello della comunione dei beni.
Scelta del cognome comune dell’unione civile:
La legge consente alle parti di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune dell’unione civile, che potrà essere aggiunto al cognome dell’altra parte. Rossi e Verdi avranno, infatti, la possibilità di:
Mantenere inalterato il loro cognome ovvero di scegliere ad esempio il cognome Verdi come cognome comune ovvero che il sig. Rossi assuma il cognome di Verdi anteposto al proprio ovvero il cognome Verdi posposto al proprio.
Casi particolari
1. Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti. Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale dello Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo ove si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità.
2. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’Unione anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.
Lo scioglimento dell’unione
L’'unione civile si scioglie per: morte, dichiarazione di morte presunta, divorzio ecc.
A differenza del matrimonio, non è prevista per l'unione civile la separazione. Il procedimento di scioglimento può svolgersi di fronte all'ufficiale di stato civile e non in sede giudiziale con l'accordo delle parti. Diversamente si applicano le norme sul divorzio dinanzi al Tribunale.
L'unione civile si scioglie, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
La rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione tra persone dello stesso sesso; ma, se gli stessi hanno manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, si instaura automaticamente un’ unione civile tra questa persone.
Matrimoni e/o Unioni Civili tra persone dello stesso sesso contratti all’estero
Gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero, secondo le norme vigenti nel Paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolare del Paese di formazione dell’atto (art. 17, D.P.R. 396/2000) oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.
Per chi ha già contratto all’estero un' unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso, non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.