COMUNICATO STAMPA Martedì 12 febbraio 2019
“COMUNE E ASL NON SONO RESPONSABILI IN AUTOMATICO DEI DANNI CAUSATI DAI RANDAGI”
Una sentenza del Tribunale di Lecce ha bocciato la pretesa risarcitoria di un privato
Con la pronuncia n. 414/2019 il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Lecce Caterina Stasi ha stabilito nei giorni scorsi un importante principio in materia di responsabilità per danni causati dagli animali randagi. La sentenza, infatti, ha rigettato l’appello di un cittadino che aveva chiamato in causa Comune di Nardò e Asl per un ingente risarcimento preteso a seguito di un sinistro avvenuto qualche anno fa lungo una strada extraurbana in territorio neretino e causato dall’impatto con un cane.
Per il giudice non può essere la mera inosservanza dell’obbligo giuridico (in capo alla Asl) di provvedere alla cattura dell’animale randagio a integrare la colpa rispetto a un fenomeno, quale quello del randagismo, la cui prevenzione totale si sottrae ai parametri della condotta esigibile non potendo del tutto essere impedito che un animale randagio possa comunque trovarsi in un determinato momento nel territorio (a meno che - ma non è il caso in questione - l’ente preposto abbia colpevolmente omesso di attivarsi per la cattura nonostante specifiche e ripetute segnalazioni della presenza abituale dell’animale). Così come l’esistenza di un obbligo giuridico alla costruzione e gestione dei canili sanitari per l’accoglienza dei cani randagi (in capo al Comune), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal randagismo, in quanto non comporta l’obbligo dell’attività di recupero, ma solo quella di accoglienza. Il Comune, in sostanza, non avendo un obbligo di recupero dei cani, è sprovvisto di legittimazione passiva in questa fattispecie di responsabilità civile. Ma il ragionamento del giudice arriva anche ad evidenziare che le circostanze del sinistro, avvenuto su strada extraurbana che “taglia” campagne e fondi privati, comportano un allargamento dell’alveo del principio di autoresponsabilità dell’utente della strada, che ha l’onere di adeguare la propria condotta di guida (e la velocità) alle concrete caratteristiche spazio-temporali del luogo, in modo da poter tempestivamente evitare l’impatto con animali randagi o selvatici. Il cittadino è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite.
“Riteniamo si tratti dell’affermazione di un principio giustissimo - commenta il consigliere con delega al Randagismo Gianluca Fedele - perché cancella il meccanismo di automaticità nel riconoscimento della responsabilità degli enti pubblici nei casi di sinistri provocati dai randagi, di cui qualcuno purtroppo approfitta causando autentici salassi per i bilanci dei Comuni. È una sentenza che tiene conto finalmente della complessità del fenomeno del randagismo, sul quale ad esempio l’amministrazione comunale, supportata dal valido contributo della Polizia Locale, sta facendo un lavoro molto profondo e sta ottenendo risultati piuttosto confortanti, in termini di decoro, di salute degli animali e di serenità delle famiglie. È evidente che Asl e Comuni hanno una responsabilità importante sui randagi e sugli effetti che la presenza degli animali possono avere per la sicurezza stradale, ma è importantissimo poter escludere una colpa automatica degli stessi in caso di sinistri”.
Ufficio stampa