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ALCOL DURANTE LE PARTITE, SANZIONATA UN’ATTIVITÀ SELF SERVICE

COMUNICATO STAMPA Lunedì 27 novembre 2017

ALCOL DURANTE LE PARTITE, SANZIONATA UN’ATTIVITÀ SELF SERVICE

Polizia Locale al lavoro per il rispetto del divieto di alcolici dentro e intorno allo stadio

Domenica di intensa attività quella di ieri per la Polizia Locale impegnata nuovamente nel contrasto alla vendita di alcool in occasione dello svolgimento della partita di campionato di calcio di serie D tra Nardò e Manfredonia. Com’è noto, un’ordinanza del sindaco Pippi Mellone (n. 588 del 6 novembre), alla luce delle direttive del Ministero dell’Interno riguardanti la sicurezza e la salvaguardia dei cittadini durante le manifestazioni pubbliche, stabilisce il divieto di vendita, somministrazione e introduzione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo e gradazione in occasione delle partite di calcio e di altri eventi all’interno dello stadio di via XX Settembre. Gli agenti del Comando di Polizia Locale, come già fatto in occasione delle ultime partite, hanno operato su tutto il perimetro dello stadio, controllando gli esercizi pubblici e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di verificare l’eventuale somministrazione o vendita di bevande alcoliche e verificare al contempo la rispondenza della somministrazione delle bevande in contenitori di plastica. Inoltre, il controllo del rispetto dell’ordinanza è stato svolto anche all’interno dello stadio sia tra gli spalti che nelle vicinanze dell’attività di somministrazione presente all’interno, al fine di verificare l’eventuale introduzione e utilizzo di bevande alcoliche.

Le verifiche di ieri hanno portato nuovamente alla sanzione del gestore di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande self service presente nelle vicinanze dello stadio. Infatti, è stata accertata la possibilità di prelevare bevande alcoliche dai distributori automatici, una violazione dell’ordinanza per la quale è stata comminata la sanzione amministrativa di 1.032 euro (oltre alla comunicazione alle autorità competenti per le sanzioni accessorie) a carico dei titolari dell’attività commerciale. Per questa attività si tratta già della seconda violazione dello stesso tipo dopo l’emanazione dell’ordinanza, per cui è stata comminata la sanzione di pari importo alla prima.

Il Comando di Polizia Locale effettuerà altri controlli in occasione delle prossime partite allo stadio “Giovanni Paolo II” e ricorda che il divieto di vendita e somministrazione è esteso agli esercizi pubblici, agli esercizi al dettaglio di generi alimentari, ai distributori automatici, ai circoli privati, agli operatori commerciali su area pubblica ubicati nel raggio di 500 metri dallo stadio. I divieti decorrono dalle due ore antecedenti l’evento sino ad un’ora dopo la fine dello stesso. La stessa ordinanza prevede che in occasione degli stessi eventi qualsiasi altra bevanda dovrà essere servita in bicchieri di carta o plastica e non in bottiglie, lattine o simili (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura), anche nei locali che rientrano nell’area di rispetto dell’ordinanza.

                                                                                               Ufficio stampa